Art. 12.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
  I  membri  delle  commissioni  giudicatrici,  al termine dei lavori
concorsuali, sono tenuti a restituire a  ciascun  candidato,  tramite
gli   uffici   dell'Universita',   a   spese   dei   destinatari,  le
pubblicazioni e i documenti loro pervenuti.