Art. 13.
            Documenti di rito per la nomina dei vincitori
  I candidati risultati  vincitori  della  procedura  di  valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal rettore.
  Nel  termine  di  trenta  giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori, se cittadini italiani o di  altro  Stato  della  Comunita'
europea,  pena  la  decadenza  dal  diritto  alla  nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
  1) certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare,  o
da  un  medico  dell'A.S.L.  da  cui  risulti  che  il  candidato  e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente  da
imperfezioni   che  possono  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il  certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
  Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla
data della comunicazione dell'esito del concorso;
  2)  dichiarazione  resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  la  posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
  e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
  f) il numero del codice fiscale;
  g) la composizione del nucleo familiare;
  h)  gli  impieghi  ricoperti  alle  dipendenze  dello  Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati  e,  in  caso
affermativo,  l'opzione  per  il  nuovo  impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
  La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare  l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  Il  vincitore  che  ricopre  un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni  di  cui  alle
lettere  b),  c),  d)  ed  e),  deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
  Il  cittadino  extracomunitario,  vincitore  della   procedura   di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato,  pena  la  decadenza  al  diritto alla nomina i seguenti
documenti:
  1) certificato di nascita;
  2) certificato equipollente al certificato generale del  casellario
giudiziale  rilasciato  dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero  e'  cittadino.  Il  candidato  straniero,  se
risiede    in   Italia,   oltre   al   certificato   anzidetto   deve
autocertificare anche la mancanza di condanne  penali  e  di  carichi
pendenti a suo carico;
  3)  certificato  medico  rilasciato  da un medico militare, o da un
medico  dell'  A.S.L.,  dal  quale  risulti  che  il   candidato   e'
fisicamente  idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da
difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul  rendimento
del    servizio,   con   l'indicazione   dell'avvenuto   accertamento
sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n.  837.
Il   certificato  deve  contenere  l'espressa  dichiarazione  che  il
candidato e' esente da malattie che possono mettere  in  pericolo  la
salute pubblica;
  4) certificato attestante la cittadinanza;
  5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
  I  documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione  dell'esito  del
concorso.
  Il  certificato  relativo  al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  I certificati rilasciati dai  competenti  uffici  della  Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui  il  vincitore  e'  cittadino  debbono   essere   conformi   alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
  Agli atti e documenti  redatti  in  lingua  straniera  deve  essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza  diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I   cittadini   extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione  residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.  15,  limitatamente  ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.