Art. 3.
            Domande di ammissione dei candidati italiani
  Per  partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
il modulo della domanda (Mod. allegato A al presente decreto) fornito
anche   per   via    telematica    (http://www.unime.it)    indicando
obbligatoriamente  il  codice  di  identificazione  personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice,  che,  debitamente
firmata,  potra'  consegnare  a  mano - unitamente alla fotocopia del
codice fiscale - a questa Universita' (ripartizione personale)  entro
e  non  oltre  le  ore  tredici, a pena di esclusione, del trentesimo
giorno successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4  serie
speciale. A tal fine non fara' fede la data di compilazione  per  via
telematica.
  L'Universita'   provvedera'   alla  validazione  informatica  delle
domande inviate per via telematica.
  La copia stampata della  domanda,  invece  che  consegnata,  potra'
essere  inviata  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento,
indirizzata al rettore di questo Ateneo (Piazza Pugliatti, 1 -  98100
Messina)  entro  il  termine sopra indicato. A tal fine fara' fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
  Sui  plichi  contenenti  le  domande  e  i  titoli  dovra'   essere
specificata  la  dicitura:  "Procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario  di  ruolo  di  seconda  fascia"  e
devono  essere  chiaramente indicati la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare  e  la  facolta'  per  i quali l'interessato
intende  partecipare,  nonche'  il  cognome,  nome  e  indirizzo  del
candidato.
  Qualora  il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza si intende prorogata al primo giorno feriale utile.
  La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare  in
modo  univoco  la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso.
  I candidati che intendano partecipare alla valutazione  comparativa
per  piu' settori scientifico-disciplinari devono presentare distinte
domande ed eventuali allegati per ogni settore.
  Nella domanda i candidati devono chiaramente  indicare  il  proprio
cognome  e  nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il cognome da  nubile,  il  nome  ed  il  cognome  acquisito  con  il
matrimonio.
  Tutti  i  candidati  devono  inoltre  dichiarare  sotto  la propria
responsabilita':
  1) la cittadinanza posseduta;
  2) di non aver riportato condanne penali o  le  eventuali  condanne
riportate,  indicando  gli  estremi  delle  relative  sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
  3) di essere  iscritto  nelle  liste  elettorali,  precisandone  il
comune  ed  indicando  eventualmente  i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
  4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una  pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da  un  impiego  statale,  ai  sensi
dell'art.   127,   lettera  d),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  6) di non essere professore  universitario  di  ruolo  di  prima  o
seconda      fascia      inquadrato      nello     stesso     settore
scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda od  in  uno
di quelli ad esso affini indicati all'art. 1;
  7)  di  aver  rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.  390,
di seguito riportato:
  ogni  candidato,   a   pena   di   esclusione,   puo'   partecipare
complessivamente   ad   un  numero  di  valutazioni  comparative  non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie,  nell'arco  di
un  anno  decorrente  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione delle domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione
comparativa prescelta.
  Il  candidato  e'  escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro  l'anno
solare di riferimento.
  La  mancanza  di  dichiarazione  di  cui  ai  punti  3),  6)  e  7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
  Nella domanda deve essere indicato il  recapito  che  il  candidato
elegge ai fini del concorso.
  Ogni  eventuale variazione del recapito deve essere tempestivamente
comunicata  all'ufficio  cui  e'  stata  indirizzata   l'istanza   di
partecipazione.
  I  candidati  riconosciuti  handicappati  devono  specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  L'amministrazione  universitaria  non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione  di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte del candidato o da mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato  oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma a disguidi postali  o  telegrafici,  a  fatto  di  terzi,  a  caso
fortuito o forza maggiore.
  Gli  aspiranti  che  siano  in  possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
  1) curriculum in duplice copia della propria attivita'  scientifica
e      didattica     nonche'     il     curriculum     dell'attivita'
clinico-assistenziale per i settori  scientifico-disciplinari  per  i
quali e' richiesto;
  2)  titoli  ritenuti  utili ai fini della valutazione comparativa e
relativo elenco in duplice copia;
  3) elenco  firmato,  in  duplice  copia,  delle  pubblicazioni  che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
  4)  elenco,  in  duplice  copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
  I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
  I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata
ovvero  in   copia   dichiarata   conforme   all'originale   mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art.
2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403.
  I candidati possono altresi'  dimostrare  il  possesso  dei  titoli
sopra   indicati   mediante   la   forma   di  semplificazione  delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  403/1998  compilando
l'allegato C.
  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive.
  Non  e'  consentito  il  riferimento  a  documenti  o pubblicazioni
presentati presso questa od  altre  amministrazioni,  o  a  documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
  Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno
nel termine stabilito dal bando.