Art. 4.
            Domande di ammissione dei candidati stranieri
  Per  partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
il modulo della domanda (Mod. allegato B al presente decreto) fornito
anche   per   via    telematica    (http://www.unime.it)    indicando
obbligatoriamente  il  codice  di  identificazione  personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice,  che,  debitamente
firmata,  potra'  consegnare  a  mano - unitamente alla fotocopia del
codice fiscale - a questa Universita' (ripartizione personale)  entro
e  non  oltre  le ore 13, a pena di esclusione, del trentesimo giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4 serie speciale. A
tal fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica.
  La copia stampata della  domanda,  invece  che  consegnata,  potra'
essere  inviata  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, al
rettore di questo Ateneo (piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina)  entro
il  termine sopra indicato. A tal fine fara' fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
  Sui  plichi  contenenti  le  domande  e  i  titoli  dovra'   essere
specificata  la  dicitura:  "Procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario  di  ruolo  di  seconda  fascia"  e
devono  essere  chiaramente indicati la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare e la  facolta'  per  i  quali  l'interessato
intende  partecipare,  nonche'  il  cognome,  nome  e  indirizzo  del
candidato.
  Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,  la
scadenza si intende prorogata al primo giorno feriale utile.
  La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione  comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco la facolta' ed il settore  scientifico-disciplinare  per
il quale il candidato intende essere ammesso.
  I  candidati che intendano partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte
domande ed eventuali allegati per ogni settore.
  Nella domanda i candidati devono chiaramente  indicare  il  proprio
cognome  e  nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il cognome da  nubile,  il  nome  ed  il  cognome  acquisito  con  il
matrimonio.
  Tutti  i  candidati  devono  inoltre  dichiarare  sotto  la propria
responsabilita':
  1) la cittadinanza posseduta;
  2) di non aver riportato condanne penali o  le  eventuali  condanne
riportate,  indicando  gli  estremi  delle  relative  sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
  3)  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
  4)  di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente  rendimento  e  di  non
essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un impiego statale, ai sensi
dell'art.  127,  lettera  d),  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  5) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
  6)  di  non  essere  professore  universitario  di ruolo di prima o
seconda     fascia     inquadrato      nello      stesso      settore
scientifico-disciplinare  per  il quale presenta la domanda od in uno
di quelli ad esso affini indicati all'art. 1;
  7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma  4  dell'art.  2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, a.  390,
di seguito riportato:
  ogni   candidato,   a   pena   di   esclusione,   puo'  partecipare
complessivamente  ad  un  numero  di  valutazioni   comparative   non
superiore  a  cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno  decorrente  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla prima valutazione
comparativa prescelta.
  Il candidato e' escluso dalla procedura,  successiva  alla  quinta,
per  la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento.
  La  mancanza  di  dichiarazione  di  cui  ai  punti  3),  6)  e  7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
  Nella  domanda  deve  essere  indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
  Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere  tempestivamente
comunicata   all'ufficio   cui  e'  stata  indirizzata  l'istanza  di
partecipazione.
  I candidati  riconosciuti  handicappati  devono  specificare  nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  L'amministrazione universitaria non assume  alcuna  responsabilita'
per  il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative  al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma  a  disguidi  postali  o  telegrafici,  a  fatto  di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
  Gli aspiranti che siano in  possesso  di  eventuali  titoli  devono
allegare alla domanda:
  1)  curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e     didattica     nonche'     il     curriculum      dell'attivita'
clinico-assistenziale  per  i  settori scientifico-disciplinari per i
quali e' richiesto;
  2) titoli ritenuti utili ai fini della  valutazione  comparativa  e
relativo elenco in duplice copia;
  3)  elenco,  firmato  in  duplice  copia,  delle  pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
  4) elenco, in duplice copia, di tutti  i  documenti  allegati  alla
domanda.
  I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
  I cittadini dell'Unione europea possono:
  a)  dimostrare  il  possesso  dei titoli sopra indicati mediante la
forma  di   semplificazione   delle   certificazioni   amministrative
consentite  dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repub- blica n. 403/1998, compilando l'allegato C,
  oppure:
  b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata  ovvero  in
copia   dichiarata   conforme  all'originale  mediante  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
  I   cittadini   extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni del regolamento anagrafico della  popolazione  residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  possono  utilizzare  le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati,  fatti  e
qualita'  personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
  L'amministrazione si riserva la facolta'  di  procedere  ad  idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
  I cittadini extracomunitari non  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  223/1989
possono  produrre  i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
  I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato  di
cui   lo   straniero   e'  cittadino  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,  altresi',  essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
  Non e'  consentito  il  riferimento  a  documenti  o  pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
  Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno
nel termine stabilito dal bando.