Art. 5.
                            Pubblicazioni
  Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa,  con  un  elenco  delle  stesse  firmato  ed
identico  a  quello allegato alla domanda di partecipazione, dovranno
essere consegnate a mano unitamente alla domanda entro e non oltre le
ore 13, a pena di esclusione,  del  trentesimo  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
-  4 serie speciale - oppure inviate con apposito plico raccomandato,
contemporaneamente alla domanda di partecipazione al  concorso  entro
il termine sopra indicato.
  Il  rispetto  del termine perentorio di trenta giorni di cui sopra,
sara' comprovato esclusivamente dal protocollo di arrivo per i plichi
consegnati a mano o dal timbro postale per quelli spediti.
  E'  facolta'   del   candidato   inviare   copia   delle   medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
  Sui  plichi  contenenti  le  pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura  di  valutazione  comparativa  per
posti  di  professore  universitario  di  ruolo  di seconda fascia" e
devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo  del  settore
scientifico-disciplinare  e  la  facolta'  per  i quali l'interessato
intende  partecipare,  nonche'  il  cognome,  nome  e  indirizzo  del
candidato.
  Il  candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di  notorieta'  di  essere  a conoscenza del fatto che le copie delle
pubblicazioni sono conformi all'originale.
  Per  i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori  stampati  in  Italia  debbono  essere
adempiuti  gli  obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: ogni stampatore ha  l'obbligo
di  consegnare,  per  ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione,
quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede
l'officina  grafica  ed  un  esemplare  alla  locale  procura   della
Repubblica.
  L'assolvimento  di  tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto  deposito,
oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
della  legge  4  gennaio  1968, n. 15 e dell'art.   2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998.
  Ai  documenti,  certificati  e  pubblicazioni  redatti  in   lingua
straniera  deve  essere  allegata  la  traduzione  in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta ai sensi di legge.
  Il  candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di   valutazione
comparativa  deve  far  pervenire,  nella  sede indicata nel bando di
concorso, tanti plichi di pubblicazioni, con annesso  elenco,  quante
sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.