Art. 9.
     Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
  Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere   alla   valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del  procedimento  di  cui
all'art.  15,  il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il  bando.  I  criteri
sono  pubblicizzati  almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
  Per  valutare  il  curriculum  complessivo  del  candidato   e   le
pubblicazioni  scientifiche  la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
  a) originalita' ed innovativita'  della  produzione  scientifica  e
rigore metodologico;
  b)  apporto  individuale  del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
  c)  congruenza  dell'attivita'  del  candidato  con  le  discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale e'
bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari  che  le
comprendano;
  d)   rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  delle
pubblicazioni  e  loro   diffusione   all'interno   della   comunita'
scientifica;
  e)  continuita'  temporale  della  produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico  settore
disciplinare.
  Per  i  fini  di  cui  al precedente comma si fa anche ricorso, ove
possibile,   a   parametri   riconosciuti   in   ambito   scientifico
internazionale.
  Costituiscono,  in  ogni  caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b) i servizi  prestati  negli  atenei  e  negli  enti  di  ricerca,
italiani e stranieri;
  c)   l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso  soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)  l'attivita'  in  campo   clinico   relativamente   ai   settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
  f)  l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi   di
ricerca;
  g)  il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i
candidati sostengono:
  1) una discussione sui titoli scientifici presentati;
  2) una prova didattica pubblica, nell'ambito di una disciplina  del
settore  scientifico-disciplinare  oggetto  del bando e dal candidato
stesso indicata, su  tema  da  assegnarsi  con  ventiquattro  ore  di
anticipo.
  A  tal  fine ciascun candidato estrarra' a sorte uno fra un congruo
numero di temi proposti dalla commissione, scegliendo  immediatamente
quello che formera' oggetto della lezione.
  Il  diario  con  l'indicazione  del  luogo,  del giorno, del mese e
dell'ora  in  cui  la  prova  avra'  luogo  verra'  notificato   agli
interessati  con  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento non
meno di venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento della  prova
stessa.
  Per  sostenere  la  prova  i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento.
  Non  saranno  prese   in   esame   le   rinuncie   pervenute   dopo
l'espletamento della prova didattica.
  Al   termine   dei   lavori   la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non  piu'  di  tre  idonei,  per
ciascun posto bandito.
  Le  commissioni,  conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso  e  sigillato  con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
  La relazione riassuntiva dei lavori svolti con  annessi  i  giudizi
individuali  e  collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
  Gli  atti  delle  commissioni  sono  costituiti  dai  verbali delle
singole  riunioni,  dei  quali  sono  parte  integrante   i   giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' della
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
  Le  commissioni  giudicatrici  devono  concludere  la  procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla  data  di  pubblicazione
del  decreto  rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per  non  piu'  di  quattro  mesi,  il  termine  per  la
conclusione  della  procedura  per  comprovati  ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i  lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato,  avvia  le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo,  stabilendo  nel  contempo  un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.