Art. 10.
                  Restituzione della documentazione
  I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
  della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della
 documentazione presentata. Tale restituzione sara' effettuata salvo
    eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine questa
  Universita' disporra' del materiale secondo le proprie esigenze,
                    senza alcuna responsabilita'.