Art. 7.
                Conferimento dell'assegno di ricerca
Al candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa verra'
  conferito, mediante contratto individuale a tempo determinato, un
      assegno per la durata di quattro anni sotto riserva degli
               accertamenti dei requisiti prescritti.
 All'atto della stipula del contratto lo stesso dovra' sottoscrivere
  dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative
  previste dal precedente art. 2; se trovasi in servizio presso le
  pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, quinto comma, dovra'
 altresi' dichiarare di essere stato collocato in aspettativa senza
                              assegni.
 Gli assegni sono rinnovabili compatibilmente con la verifica della
 copertura finanziaria da parte degli organi accademici di Governo,
            con le modalita' di cui al successivo art. 8.
    L'importo degli assegni e' annualmente stabilito dagli organi
   accademici. In accordo a quanto detto negli articoli 1 e 2 del
 decreto ministeriale 11 febbraio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 84 del
 10 aprile 1998), l'importo, comprensivo di tutti gli oneri, dovra'
   essere compreso fra un limite minimo di 25 milioni ed un limite
massimo di 30 milioni e puo' essere graduato entro questi limiti, in
  relazione anche alla valutazione dell'attivita' svolta. In prima
    applicazione l'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca e'
  determinato in lire 28.500.000, comprensivo di tutti gli oneri a
                      carico dell'Universita'.
      L'assegno viene corrisposto in rate mensili posticipate.
  Ad esso si applicano: in materia fiscale, le disposizioni di cui
    all'art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984 e successive
     modificazioni ed integrazioni; in materia previdenziale, le
 disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e segg. della legge n. 333
   dell'8 agosto 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
     L'assegnista e' tenuto ad assicurarsi contro gli infortuni.
La collaborazione e' svolta in condizioni di autonomia, senza orario
                      di lavoro predeterminato.
  L'assegnista non puo' svolgere attivita' didattica universitaria,
salvo quella seminariale relativa al settore scientifico-disciplinare
  in cui si estrinseca il rapporto di collaborazione alla ricerca.
    L' assegnista puo' altresi' far parte di commissioni di esami
               universitari se cultore della materia.