Art. 9.
                        Stipula del contratto
   Il candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa,
      stipula con l'Universita' un contratto che disciplina la
collaborazione per attivita' di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma
                     6, della legge n. 449/1997.
Ove entro trenta giorni dalla comunicazione il candidato che precede
  in graduatoria non abbia perfezionato la stipula del contratto si
procedera', alle stesse condizioni, alla stipula del contratto con il
          candidato in posizione immediatamente successiva.
Il contratto non da' titolo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
                          dell'Universita'.