Art. 10.
    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore
  La graduatoria  di  merito  dei  candidati  sara'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita'  di  punti,  delle  preferenze
previste dall'art. 9.
  La  votazione complessiva e' data dalla somma tra la media dei voti
conseguiti nelle prove scritte, del punteggio riportato nei titoli  e
la votazione riportata nella prova orale.
  Saranno   dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito.
  La  graduatoria  di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata  con  decreto  del  rettore  e  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari. Di tale pubblicazione
sara'  data  notizia  mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
  Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorreranno  i  termini
per la validita' della graduatoria e per eventuali impugnative.