Art. 4.
                             T i t o l i
  Unitamente alla domanda il candidato  dovra'  presentare  eventuali
titoli di cui sia in possesso.
  Agli stessi sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore
a 10 punti.
  Le  categorie  di  titoli  che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono i seguenti:
  1) titoli di servizio (servizio  prestato  presso  lo  Stato,  enti
pubblici  o  aziende  di importanza nazionale), fino ad un massimo di
punti 2;
  2) pubblicazioni scientifiche. Per  i  lavori  stampati  all'estero
deve  risultare  la  data  ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori
stampati in Italia devono  essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti
dall'art.  1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 (fino
ad un massimo di punti 4);
  3) titoli accademici  e  di  studio  attinenti  al  posto  messo  a
concorso (compresi i titoli di studio per l'accesso) in ragione della
votazione  riportata  o  del  giudizio  finale (fino ad un massimo di
punti 3);
  4) altri titoli attinenti al posto messo a  concorso  (fino  ad  un
massimo di punti 1).
  Potranno essere presi in considerazione:
  A)  documenti  e  titoli,  in  originale  o  in copia autenticata o
mediante  autocertificazione  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio,  ai  sensi  dagli articoli 2 e 4 della legge 15/1968 e dagli
articoli 1 e  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
403/1998;
  B)  pubblicazioni,  in  unica  copia,  presentate in originale o in
fotocopia. In quest'ultimo caso  il  candidato  dovra'  produrre,  ai
sensi  delle norme contenute nella legge n. 15/1968 e nel decreto del
Presidente  della   Repubblica   n.   403/1998,   una   dichiarazione
sostitutiva  di  atto di notorieta' che dichiari la conformita' della
copia all'originale. Tale  ultima  dichiarazione  sostitutiva  dovra'
essere  sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere
la  documentazione  o  inviata  all'ufficio  preposto  allegando  una
fotocopia di un proprio documento di identita'.
  Le  autocertificazioni e le dichiarazioni rilasciate ai sensi delle
piu' volte richiamate disposizioni di cui alla legge n. 15/1968 e  al
decreto  del Presidente della Repubblica n. 403/1998, potranno essere
redatte secondo gli allegati modelli B) e C).
  C) elenco, in duplice  copia,  dei  documenti,  dei  titoli,  delle
pubblicazioni o di quant'altro venga allegato alla domanda.
  I  documenti  ed  i  certificati  vanno prodotti in carta libera ai
sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988 n. 370;  se  redatti  in
lingua  straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana certificata  conforme  al  testo  straniero,  redatta  dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da un
traduttore ufficiale.
  Non e' consentito il riferimento a documenti  e  pubblicazioni  per
qualunque motivo gia' presentati a questa Universita'.
  Non   saranno   presi   in   considerazione   documenti,  titoli  o
pubblicazioni che perverranno a questo Ateneo dopo il  termine  utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
  La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta
nella seduta preliminare, sara' effettuata dopo le  prove  scritte  e
prima  della  correzione  dei relativi elaborati. Il risultato ditale
valutazione,    sara'    resa    nota    agli    interessati    prima
dell'effettuazione della prova orale.