Art. 2.
                         Requisiti generali
  Per  l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
  A) diploma di istruzione secondaria  di  secondo  grado  di  durata
quinquennale  indicato  nell'art.  l della legge 11 dicembre 1969, n.
910, ivi compresi i licei  linguistici  riconosciuti  per  legge,  il
diploma  di  maturita'  professionale ai sensi della legge 27 ottobre
1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei  artistici
integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n.
910,  ovvero  diploma  di  qualifica  professionale  o  attestato  di
qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge  n.  845/1978,
inerente  alle mansioni specifiche del posto a concorso, piu' diploma
di istruzione secondaria di primo grado.
  Si prescinde dal titolo di studio suddetto, ai sensi  dell'art.  84
della   legge   n.   312/1980,   per  il  personale  della  qualifica
immediatamente inferiore, in servizio da  almeno  cinque  anni  senza
demerito;
  B) eta' non inferiore agli anni 18;
  C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani  non  appartenenti  alla  Repubblica)  o cittadinanza di uno
Stato membro della Unione europea;
  D) godimento dei diritti  politici  (i  candidati  cittadini  degli
Stati  membri  dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed  avere
adeguata conoscenza della lingua italiana);
  E)  idoneita'  fisica all'impiego (l'amministrazione ha la facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del  concorso,
in base alla normativa vigente);
  F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
  Non  possono prendere parte al concorso ovvero accedere all'impiego
coloro che siano esclusi  dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'
coloro  che  siano  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento,  ovvero  siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
  I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione  al  concorso.  L'esclusione dal concorso, per difetto dei
requisiti prescritti, e' disposta con motivato decreto  e  notificata
all'interessato  a  mezzo di raccomandata a.r. con tassa a carico del
destinatario.