Art. 2. Requisiti generali Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: A) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale indicato nell'art. l della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturita' professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978, inerente alle mansioni specifiche del posto a concorso, piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado. Si prescinde dal titolo di studio suddetto, ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980, per il personale della qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito; B) eta' non inferiore agli anni 18; C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea; D) godimento dei diritti politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana); E) idoneita' fisica all'impiego (l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente); F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare. Non possono prendere parte al concorso ovvero accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta con motivato decreto e notificata all'interessato a mezzo di raccomandata a.r. con tassa a carico del destinatario.