Art. 6.
             Precedenze e preferenze a parita' di merito
  I  concorrenti  dovranno  dichiarare  alla  domanda,  ai  sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.  403,  ai
fini della precedenza o preferenza nella nomina, l'eventuale possesso
dei relativi titoli.
  Le   categorie   di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita'  di  merito  e  a  parita'  di  titoli  sono  le
seguenti:
  1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4)  i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore pubblico e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7) gli orfani dei  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel  settore
pubblico e privato;
  13)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
  14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
  15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17) coloro che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
  18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli  a
carico;
  19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  20)  militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
  A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal  fatto  che
il candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  c) dalla minore eta'.