Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
  La  graduatoria  di  merito  e'  formata secondo l'ordine dei punti
della votazione  complessiva  riportata  da  ciascun  candidato,  con
l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle  preferenze previste dal
precedente art. 6.
  E' dichiarato vincitore  il  candidato  utilmente  collocato  nella
graduatoria  di  merito, formata secondo i criteri sopra specificati,
tenuto conto di quanto disposto dalla legge n. 482/1968  o  da  altre
disposizioni  di  legge  che  prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini.
  La graduatoria finale e' approvata con decreto direttoriale.
  La  graduatoria  sara'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di  pubblicazione  di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
  La  graduatoria  rimane  efficace  per  un termine di diciotto mesi
dalla data della pubblicazione per la eventuale  copertura  di  posti
per i quali il concorso e' stato bandito.
  Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.