Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dal precedente art. 6. E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata secondo i criteri sopra specificati, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n. 482/1968 o da altre disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La graduatoria finale e' approvata con decreto direttoriale. La graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per la eventuale copertura di posti per i quali il concorso e' stato bandito. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.