Art. 10. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della sanita' - Servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale - Ufficio V - per le finalita' di gestione della sessione di esami in questione e saranno trattati, successivamente, anche dal competente dipartimento della prevenzione per gli adempimenti relativi all'eventuale conseguimento dell'idoneita' all'imbarco in qualita' di medico di bordo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla graduatoria. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della sanita' - Servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale - Ufficio V - titolare del trattamento. Limitatamente agli atti relativi alla sessione d'esame, responsabile del trattamento dei dati e' il direttore del suddetto ufficio V. Il presente decreto verra' inoltrato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale. Avverso il presente provvedimento e' proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla stessa data. Roma, 3 settembre 1999 Il dirigente generale: Niglio