Art. 10.
  Trattamento dei dati personali
  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31  dicembre  1996,  n.
675,  i  dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della sanita' - Servizio per  l'organizzazione,  per  il
bilancio  e  per  il  personale  -  Ufficio  V  - per le finalita' di
gestione della sessione di esami in  questione  e  saranno  trattati,
successivamente,  anche dal competente dipartimento della prevenzione
per   gli   adempimenti    relativi    all'eventuale    conseguimento
dell'idoneita' all'imbarco in qualita' di medico di bordo.
  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  ammissione,  pena  l'esclusione  dalla
graduatoria.
  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'art. 13 della citata
legge, che potranno essere fatti valere nei confronti  del  Ministero
della  sanita' - Servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per
il personale - Ufficio V - titolare del trattamento.
  Limitatamente   agli   atti   relativi   alla   sessione   d'esame,
responsabile  del  trattamento  dei dati e' il direttore del suddetto
ufficio V.
  Il presente decreto verra'  inoltrato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia   per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - 4 serie speciale.
  Avverso  il  presente  provvedimento   e'   proponibile,   in   via
amministrativa,  entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso  straordinario  al  Capo  dello   Stato   ovvero,   in   sede
giurisdizionale,  impugnazione al competente tribunale amministrativo
regionale entro sessanta giorni dalla stessa data.
  Roma, 3 settembre 1999
                                        Il dirigente generale: Niglio