Art. 2.
  Requisiti per l'ammissione
  Per l'ammissione  agli  esami  di  cui  al  precedente  art.  1  e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
  2)  eta'  non  superiore  agli  anni  quarantacinque  alla data del
presente decreto;
  3) godimento dei diritti politici;
  4)  idoneita'  fisica prevista per il personale marittimo dal regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modifiche;
  5) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
  6) diploma di abilitazione all'esercizio  professionale  conseguito
da  almeno  due  anni  alla  scadenza  del  termine  massimo  per  la
presentazione delle domande;
  7) iscrizione  all'albo  professionale  dell'ordine  dei  medici  -
chirurghi  di  una  provincia della Repubblica (tale requisito non e'
richiesto per il personale statale di ruolo).
  Salvo quanto stabilito ai punti 2) e 6) per l'eta' e l'abilitazione
professionale, i suddetti requisiti  debbono  essere  posseduti  alla
data  di  scadenza  del  termine  massimo  per la presentazione delle
domande di partecipazione alla sessione d'esami.
  L'amministrazione puo'  disporre,  in  ogni  momento,  con  decreto
motivato,   l'esclusione   dagli  esami  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.