Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione agli esami di cui al precedente art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 2) eta' non superiore agli anni quarantacinque alla data del presente decreto; 3) godimento dei diritti politici; 4) idoneita' fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modifiche; 5) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 6) diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande; 7) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici - chirurghi di una provincia della Repubblica (tale requisito non e' richiesto per il personale statale di ruolo). Salvo quanto stabilito ai punti 2) e 6) per l'eta' e l'abilitazione professionale, i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d'esami. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti prescritti.