Art. 4.
  Commissione esaminatrice
  La  commissione  esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' cosi' composta:
  a) un consigliere di Stato, in qualita' di presidente;
  b) un rappresentante del Ministero  della  sanita',  scelto  tra  i
dirigenti medici di secondo livello;
  c)   un   rappresentante   del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione (unita' di gestione del trasporto marittimo e per le  vie
d'acque interne);
  d)  un  rappresentante del Ministero degli affari esteri (direzione
generale dell'emigrazione e A.S.);
  e) da quattro docenti  universitari  di  cui  uno  in  patologia  o
clinica  chirurgica,  uno  in  clinica ostetrico-ginecologica, uno in
igiene, uno in patologia o clinica medica;
  f) da un medico autorizzato  all'imbarco  quale  medico  di  bordo,
scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo.
  Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per le
lingue estere.
  Un  funzionario  amministrativo del Ministero della sanita', ottava
qualifica  funzionale,  esercita  le  funzioni  di  segretario  della
commissione.