Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' cosi' composta: a) un consigliere di Stato, in qualita' di presidente; b) un rappresentante del Ministero della sanita', scelto tra i dirigenti medici di secondo livello; c) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione (unita' di gestione del trasporto marittimo e per le vie d'acque interne); d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri (direzione generale dell'emigrazione e A.S.); e) da quattro docenti universitari di cui uno in patologia o clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico-ginecologica, uno in igiene, uno in patologia o clinica medica; f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di bordo, scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per le lingue estere. Un funzionario amministrativo del Ministero della sanita', ottava qualifica funzionale, esercita le funzioni di segretario della commissione.