Art. 5. Prove di esame e modalita' di svolgimento Gli esami si articoleranno - secondo il programma di cui al successivo art. 6 del presente decreto - in due prove scritte, in quattro prove pratiche, in un colloquio ed in due prove di lingua estera. Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 30 novembre 1999 verra' data comunicazione del giorno, dell'ora e della ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte. Gli aspiranti si presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale. Qualora, per motivi tecnici, non sia possibile fissare il calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara' reso noto l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle prove. Gli ammessi alle successive prove pratiche ed orali riceveranno diretta comunicazione al domicilio indicato del giorno, dell'ora e dell'ubicazione dei locali in cui potranno sostenerle. Per essere ammessi a sostenere le suddette prove d'esami, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita': a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata; b) tessera postale; c) patente automobilistica; d) passaporto; e) carta d'identita'; f) porto d'armi; g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851. Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Per le prove pratiche la commissione mettera' a disposizione dei candidati le apparecchiature ed i materiali necessari. Non e' consentito l'uso di apparecchiature e materiali propri. Le prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della commissione appositamente delegati a riferire sulle capacita' e abilita' di ciascun candidato. La commissione, sulla base del loro rapporto, esprimera' collegialmente il voto. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova pratica. Il colloquio dovra' durare non meno di venti minuti e non piu' di un'ora. Supereranno il colloquio i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove, di lingua straniera se il candidato consegue la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse. La votazione complessiva e' stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti riportati nelle prove di lingua. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si osservano - sempre che applicabili, tenuto conto della natura degli esami in questione - le disposizioni degli articoli dal decimo al quindicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, concernenti gli adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati durante e dopo lo svolgimento delle prove.