Art. 5.
  Prove di esame e modalita' di svolgimento
  Gli  esami  si  articoleranno  -  secondo  il  programma  di cui al
successivo art. 6 del presente decreto - in  due  prove  scritte,  in
quattro  prove  pratiche,  in  un colloquio ed in due prove di lingua
estera.
  Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 30 novembre  1999
verra' data comunicazione del giorno, dell'ora e della ubicazione dei
locali  in  cui  si  effettueranno le prove scritte. Gli aspiranti si
presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento dei
requisiti  prescritti  per  l'ammissione,  senza  altro  preavviso  o
invito,  secondo  le  indicazioni  contenute  nella predetta Gazzetta
Ufficiale.
  Qualora,  per  motivi  tecnici,  non  sia  possibile   fissare   il
calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara' reso noto
l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle prove.
  Gli  ammessi  alle  successive  prove pratiche ed orali riceveranno
diretta comunicazione al domicilio indicato del  giorno,  dell'ora  e
dell'ubicazione dei locali in cui potranno sostenerle.
  Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  suddette  prove  d'esami, i
candidati dovranno essere muniti di uno  dei  seguenti  documenti  di
riconoscimento, in corso di validita':
  a)  fotografia  recente,  applicata  sul prescritto foglio di carta
bollata con firma autenticata;
  b) tessera postale;
  c) patente automobilistica;
  d) passaporto;
  e) carta d'identita';
  f) porto d'armi;
  g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello
Stato  a  norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1967, n. 851.
  Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano  riportato
una  media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna
di esse.
  Per le prove pratiche la commissione mettera'  a  disposizione  dei
candidati  le  apparecchiature  ed  i  materiali  necessari.  Non  e'
consentito l'uso di apparecchiature e materiali propri.
  Le prove pratiche dovranno presenziare almeno  tre  membri  tecnici
della commissione appositamente delegati a riferire sulle capacita' e
abilita'  di  ciascun  candidato. La commissione, sulla base del loro
rapporto, esprimera' collegialmente il voto.
  Sono ammessi al colloquio i  candidati  che  abbiano  riportato  la
votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova pratica.
  Il  colloquio  dovra' durare non meno di venti minuti e non piu' di
un'ora.
  Supereranno il colloquio i candidati che  conseguono  un  punteggio
non  inferiore  a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove, di
lingua straniera se il candidato consegue la votazione di almeno 6/10
in ciascuna di esse.
  La votazione complessiva e' stabilita sommando la  media  dei  voti
riportati  nelle  prove  scritte,  la  media dei voti riportati nelle
prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media  dei  voti
riportati nelle prove di lingua.
  Per  quanto  non  espressamente  previsto nel presente articolo, si
osservano - sempre che applicabili, tenuto conto della  natura  degli
esami  in  questione  -  le disposizioni degli articoli dal decimo al
quindicesimo del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994,  n.  487  e  successive  modifiche, concernenti gli adempimenti
della commissione esaminatrice e dei  candidati  durante  e  dopo  lo
svolgimento delle prove.