Art. 7. Accertamento del possesso dei requisiti I candidati risultati idonei dovranno comprovare - entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza - il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente decreto. A tal fine, i candidati potranno produrre apposite certificazioni, da far pervenire al Ministero della sanita' - Servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale - Ufficio V - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma EUR, ovvero rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 403. In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia di bollo. L'amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.