Art. 7.
  Accertamento del possesso dei requisiti
  I candidati risultati idonei dovranno comprovare - entro il termine
perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta,
a pena di  decadenza  -  il  possesso  dei  requisiti  di  ammissione
prescritti dal presente decreto.
  A  tal fine, i candidati potranno produrre apposite certificazioni,
da  far  pervenire  al  Ministero  della  sanita'  -   Servizio   per
l'organizzazione,  per  il  bilancio e per il personale - Ufficio V -
Piazzale  dell'Industria,  20  -  00144  Roma  EUR,  ovvero   rendere
dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  dell'art.  1  del  regolamento
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  ottobre
1998, n. 403.
  In  entrambi  i  casi  dovranno essere osservate le disposizioni in
materia di bollo.
  L'amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli,  anche
a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita'
del  contenuto  delle  dichiarazioni,  i  dichiaranti  decadono   dai
benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera.