Art. 9.
  Accesso agli atti del procedimento
  L'accesso  alla  documentazione  attinente ai lavori della sessione
d'esame e' escluso fino alla conclusione  della  relativa  procedura,
fatta  salva  la  garanzia della visione degli atti la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.