Art. 10.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
  Espletate  le  procedure  di  valutazione  comparativa, i candidati
potranno chiedere il  ritiro  dei  documenti  e  delle  pubblicazioni
inviati, dandone preavviso di almeno dieci giorni.
  La  richiesta potra' essere avanzata trascorsi due mesi dal decreto
rettorale di accertamento della regolarita' formale degli atti, e non
oltre i successivi sei mesi.
  Decorso  tale  ultimo  termine,   l'Universita'   disporra'   della
documentazione  secondo le proprie esigenze, senza che da cio' derivi
alcuna responsabilita' in merito alla conservazione del materiale.