Art. 10. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni Espletate le procedure di valutazione comparativa, i candidati potranno chiedere il ritiro dei documenti e delle pubblicazioni inviati, dandone preavviso di almeno dieci giorni. La richiesta potra' essere avanzata trascorsi due mesi dal decreto rettorale di accertamento della regolarita' formale degli atti, e non oltre i successivi sei mesi. Decorso tale ultimo termine, l'Universita' disporra' della documentazione secondo le proprie esigenze, senza che da cio' derivi alcuna responsabilita' in merito alla conservazione del materiale.