Art. 2.
       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
  La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
riservata al personale di questo Ateneo,  assunto  in  ruolo  per  lo
svolgimento  di  funzioni  tecniche  o  socio-sanitarie, a seguito di
pubblici concorsi  che  prevedevano  come  requisito  di  accesso  il
diploma  di  laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, che  abbia  svolto  alla  predetta  data
almeno 3 anni di attivita' di ricerca.
  L'attivita'  di ricerca viene attestata dal preside della facolta',
sentiti i direttori dei dipartimenti interessati, ed e' comprovata da
pubblicazioni, lavori originali e da atti della facolta' risalenti al
periodo di svolgimento delle attivita' medesime.
  Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
  1) coloro  che  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando
risultino esclusi dall'elettorato politico attivo;
  2)  coloro  che  abbiano  gia'  presentato  nell'arco  di  un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine  per  la  presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta,   cinque   domande   di   partecipazione   a   valutazioni
comparative,  presso  questa o altre sedi universitarie. Il candidato
e' inoltre escluso dalla procedura, successiva alla  quinta,  per  la
quale  abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare
di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della
consegna della domanda all'ufficio competente.