Art. 2. Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e' riservata al personale di questo Ateneo, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che abbia svolto alla predetta data almeno 3 anni di attivita' di ricerca. L'attivita' di ricerca viene attestata dal preside della facolta', sentiti i direttori dei dipartimenti interessati, ed e' comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. Non possono partecipare alle valutazioni comparative: 1) coloro che alla data di pubblicazione del presente bando risultino esclusi dall'elettorato politico attivo; 2) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno, decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative, presso questa o altre sedi universitarie. Il candidato e' inoltre escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente.