Art. 4.
                            Pubblicazioni
  Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa con l'elenco delle stesse firmato ed identico
a  quello  allegato  alla domanda di partecipazione, vanno recapitate
con apposito plico raccomandato,  o  consegnate  a  mano  all'ufficio
protocollo  di questo Ateneo nello stesso termine della presentazione
delle domande.
  Le pubblicazioni che non risultino pervenute, in plico raccomandato
o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo  comma
non   potranno  essere  prese  in  considerazione  dalla  commissione
giudicatrice.
  E'  facolta'   del   candidato   inviare   copia   delle   medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
  Sui  plichi  contenenti  le  pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura  di  valutazione  comparativa  per
posti  -  riservati - di ricercatore universitario di ruolo" e devono
essere  indicati  chiaramente  la  sigla  e  il  titolo  del  settore
scientifico-disciplinare  e  la  facolta'  cui  l'interessato intende
partecipare, nonche' il cognome, nome e l'indirizzo del candidato.
  Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in  copia
conforme,  oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' di essere a conoscenza del fatto  che  le  copie  delle
pubblicazioni sono conformi all'originale.
  Per  i lavori stampati all'estero deve risultare la data e luogo di
pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati  in  Italia  debbono  essere
adempiuti  gli  obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
  L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato  da  idonea
documentazione,  unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure  da  autocertificazione  del  candidato   sotto   la   propria
responsabilita',  ai  sensi  della  legge  4  gennaio  1968,  n. 15 e
successive modificazioni ed integrazioni.
  Le pubblicazioni in lingua italiana, inglese, francese,  tedesca  o
spagnola   possono  essere  prodotte  nella  lingua  di  origine;  le
pubblicazioni redatte in altra lingua  devono  essere  presentate  in
quella  di  origine  e  tradotte  in italiano, o inglese o francese o
tedesco o spagnolo.