Art. 6.
             Costituzione delle commissioni giudicatrici
  Le  commissioni  giudicatrici  sono  costituite  con  le  modalita'
indicate nell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210,  nell'art.  3
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.  390,
e nella legge 30 luglio 1999, n. 256.
  Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
  In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso  o  di  indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute.
ovvero nei casi previsti  dall'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   19  ottobre  1998,  n.  390,  nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente  non  eletto  che  abbia
riportato maggior numero di voti.
  Le  eventuali  cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono  sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.