Art. 7.
                             Ricusazione
  Dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.