Art. 8. Adempimenti della commissione giudicatrici e prove d'esame Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminato i criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui all'art. 14, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta' che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato. Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare. A tal fine le commissioni faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolto in ambito nazionale ed internazionale. Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, i candidati sostengono due prove scritte, una delle quali sostituibile con un prova pratica, ed una prova orale. La prova orale e' pubblica. La prima prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di elaborato scritto di aspetti generali del settore disciplinare. La seconda prova scritta (sostituibile con un prova pratica) consiste nella trattazione scritta avente ad oggetto uno o piu' specifici aspetti del settore disciplinare con particolare riferimento alla tipologia di impegno scientifico e didattico indicata all'art. 1 del presente bando. La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e specifici del settore disciplinare, sulla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli. Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno. del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo e' notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. La convocazione per la prova orale avviene ugualmente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Per sostenere le prove suddette, i candidati devono essere muniti esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio; b) libretto ferroviario personale; c) tessera postale; d) porto d'anni; e) patente automobilistica; f) passaporto; g) carta d'identita'. Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento della prova orale. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori, ogni commissario esprime il proprio giudizio sui titoli, sui lavori scientifici e sulle prove (scritte e orali) di ciascun candidato, quindi la commissione esprime il giudizio collegiale. Sulla base dei giudizi espressi sulla valutazione dei titoli e sulle prove, previa deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, la commissione dichiara inequivocabilmente i vincitori. A tal riguardo, i commissari, con voto palese, attribuiscono un giudizio positivo o negativo su ciascun candidato. Al termine, sono dichiarati vincitori i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. E' priva di effetti, al fine della conclusione della procedura, la deliberazione che individui un numero di vincitori superiore a quello dei posti messi a concorso. In tal caso, la deliberazione deve esser ripetuta fino alla dichiarazione inequivocabile dei nominativi dei vincitori previsti per quella procedura. Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del procedimento. gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica. Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.