Art. 8.
     Adempimenti della commissione giudicatrici e prove d'esame
  Le   commissioni   giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa dei candidati, predeterminato i criteri di massima  e  li
consegnano,  senza  indugio,  al responsabile del procedimento di cui
all'art. 14, il quale ne assicura la pubblicita' presso la  sede  del
rettorato  e della facolta' che ha richiesto il bando. I criteri sono
pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori
della commissione.
  Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il  curriculum,
i  titoli  e  le  pubblicazioni  scientifiche  presentati  da ciascun
candidato.
  Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e
le   pubblicazioni   scientifiche   dei   candidati,   prendono    in
considerazione i seguenti criteri:
  a)  originalita'  ed  innovativita'  della produzione scientifica e
rigore metodologico;
  b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione;
  c)  congruenza  dell'attivita'  del  candidato  con  le  discipline
comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita
la   procedura   ovvero   con   tematiche  interdisciplinari  che  le
comprendano;
  d)  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale   delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
  e) continuita' temporale della  produzione  scientifica,  anche  in
relazione  all'evoluzione  delle  conoscenze  nello specifico settore
disciplinare.
  A tal  fine  le  commissioni  faranno  ricorso,  ove  possibile,  a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
  Costituiscono,  in  ogni  caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
  c)  l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso   soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
  d)  i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)  l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi   di
ricerca;
  f)  il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolto in ambito nazionale ed internazionale.
  Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni  scientifiche,
i   candidati   sostengono   due   prove  scritte,  una  delle  quali
sostituibile con un prova pratica, ed una prova orale.
  La prova orale e' pubblica.
  La prima prova scritta consiste nella trattazione  sotto  forma  di
elaborato scritto di aspetti generali del settore disciplinare.
  La  seconda  prova  scritta  (sostituibile  con  un  prova pratica)
consiste nella trattazione scritta  avente  ad  oggetto  uno  o  piu'
specifici   aspetti   del   settore   disciplinare   con  particolare
riferimento  alla  tipologia  di  impegno  scientifico  e   didattico
indicata all'art. 1 del presente bando.
  La  prova  orale  verte  sulla  discussione  di  aspetti generali e
specifici del settore disciplinare,  sulla  discussione  delle  prove
scritte e degli eventuali titoli.
  Il  diario  delle  prove  scritte con l'indicazione del giorno. del
mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo e'  notificato  agli
interessati  tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non
meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
  La convocazione per la  prova  orale  avviene  ugualmente  a  mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento della prova stessa.
  Per  sostenere  le prove suddette, i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
  a) fotografia recente con firma autenticata dal  sindaco  o  da  un
notaio;
  b) libretto ferroviario personale;
  c) tessera postale;
  d) porto d'anni;
  e) patente automobilistica;
  f) passaporto;
  g) carta d'identita'.
  Non   sono  prese  in  considerazione  le  rinunce  pervenute  dopo
l'espletamento della prova orale.
  Gli atti  della  commissione  sono  costituiti  dai  verbali  delle
singole   riunioni,   dei  quali  sono  parte  integrante  i  giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
  Al termine dei lavori, ogni commissario esprime il proprio giudizio
sui titoli, sui lavori scientifici e sulle prove (scritte e orali) di
ciascun  candidato,  quindi  la  commissione  esprime   il   giudizio
collegiale.  Sulla  base  dei  giudizi espressi sulla valutazione dei
titoli e sulle prove, previa deliberazione assunta dalla  maggioranza
dei   componenti,   la   commissione  dichiara  inequivocabilmente  i
vincitori.
  A tal riguardo, i commissari, con  voto  palese,  attribuiscono  un
giudizio  positivo  o negativo su ciascun candidato. Al termine, sono
dichiarati vincitori i candidati  che  abbiano  ricevuto  il  maggior
numero di voti.
  E'  priva di effetti, al fine della conclusione della procedura, la
deliberazione che individui un numero di vincitori superiore a quello
dei posti messi a concorso. In tal caso, la deliberazione deve  esser
ripetuta  fino  alla  dichiarazione inequivocabile dei nominativi dei
vincitori previsti per quella procedura.
  Le  commissioni,  conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento. gli atti concorsuali in plico chiuso  e  sigillato  con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
  La relazione riassuntiva dei lavori svolti con  annessi  i  giudizi
individuali  e  collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
  Le  commissioni  giudicatrici  devono  concludere  la  procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla  data  di  pubblicazione
del  decreto  rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per  non  piu'  di  quattro  mesi,  il  termine  per  la
conclusione  della  procedura  per  comprovati  ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i  lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato,  avvia  le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo,  stabilendo  nel  contempo  un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.