Art. 9.
              Accertamento della regolarita' degli atti
  Il  rettore  accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati e li  trasmette  ai  competenti  organi  accademici  per  i
successivi  adempimenti.  Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il
rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato
gli atti alla commissione per la  regolarizzazione,  stabilendone  il
termine.