Art. 12.
                   Documenti di rito per la nomina
  I  candidati dichiarati vincitori, devono far pervenire nel termine
di trenta giorni dalla  data  di  assunzione  in  servizio,  pena  la
decadenza dal diritto alla nomina, la seguente documentazione:
  A) se cittadino italiano o di altro Stato della Comunita' europea:
  1)  certificato  medico  rilasciato  dall'unita'  sanitaria  locale
competente per territorio o da un medico militare dal  quale  risulti
che  il  candidato  e'  fisicamente  idoneo  all'impiego per il quale
concorre ed e' esente da imperfezioni che possono  comunque  influire
sul   rendimento   del   servizio,  con  l'indicazione  dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge  25  luglio
1956,  n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato  e'  esente  da  malattie  che  possono  mettere  in
pericolo la salute pubblica.
  Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla
data della comunicazione dell'esito del concorso;
  2)  dichiarazione  resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  la  posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
  e)  l'inesistenza  di  condanne  penali  ed   altri   provvedimenti
giudiziari che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico
impiego;
  f) il numero del codice fiscale;
  g)  gli  impieghi  ricoperti  alle  dipendenze  dello  Stato, delle
provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e,  in  caso
affermativo,  l'opzione  per  il  nuovo  impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
  La dichiarazione di cui al punto c) deve indicare che il  requisito
era posseduto anche alla data di scadenza del bando.
  Il   candidato   chiamato   che   ricopre   un   posto   di   ruolo
nell'amministrazione  dello  Stato  e'  dispensato  dal  rendere   le
dichiarazioni  di  cui  alle  lettere  b),  c), d) ed e); e', invece,
tenuto   a   produrre   un'attestazione    dell'amministrazione    di
appartenenza  oppure  una dichiarazione personale, da cui risulti che
si  trova  in  attivita'  di   servizio   con   l'indicazione   della
retribuzione annua lorda attualmente goduta.
  Le  certificazioni  eventualmente prodotte sono esenti dall'imposta
sul bollo.
  B) se cittadino extracomunitario:
  1) certificato di nascita;
  2) certificato, equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale, rilasciato dalla  competente  autorita'  dello  Stato  di
appartenenza.  Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al
certificato anzidetto  deve  autocertificare  anche  la  mancanza  di
condanne penali e di carichi pendenti a suo carico;
  3)  certificato  medico  rilasciato  dall'unita'  sanitaria  locale
competente per territorio o da un medico militare, dal quale  risulti
che  il  candidato  e'  fisicamente  idoneo  all'impiego per il quale
concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge  25  luglio
1956,  n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato  e'  esente  da  malattie  che  possono  mettere  in
pericolo la salute pubblica;
  4) certificato attestante la cittadinanza;
  5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
  I  documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione  dell'esito  del
concorso.
  Il  certificato relativo al punto 5) deve indicare che il requisito
era posseduto anche alla data di scadenza del bando.
  I certificati rilasciati dai  competenti  uffici  della  Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
  I   certificati   rilasciati   dalle   autorita'   dello  Stato  di
appartenenza debbono essere conformi alle disposizioni vigenti  nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata la traduzione in lingua italiana,  certificata  conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  Le certificazioni eventualmente prodotte sono  esenti  dall'imposta
sul bollo.
  I   cittadini   extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione  residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 delle legge 4 gennaio 1968, n.  15,  limitatamente  ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.