Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
  La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati.
  Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
  1) coloro che siano esclusi dal  godimento  dei  diritti  civili  e
politici;
  2)  coloro  che  siano  stati  destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento;
  3)  coloro  che  siano  stati  dichiarati decaduti da altro impiego
statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  4)  coloro  che  abbiano  gia'  presentato  domanda ad un numero di
valutazioni comparative complessivamente intese (per la copertura  di
posti di professore universitario di ruolo di prima, seconda fascia e
di  ricercatore)  superiore a cinque, compresa la presente, presso le
varie sedi universitarie, nell'arco di un anno, decorrente dalla data
di scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta.
  E' fatto divieto ai professori ordinari, associati e ai ricercatori
di  partecipare,  in qualita' di candidati, a valutazioni comparative
per l'accesso a posti del medesimo livello  o  di  livello  inferiore
dello  stesso  settore  scientifico-disciplinare  o di settori affini
indicati nel bando.
  I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione delle
domande.
  Questa amministrazione garantisce parita' e pari  opportunita'  tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.