Art. 4. Pubblicazioni Le pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano, nella sede indicata nel decreto costitutivo delle commissioni giudicatrici entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami" - del decreto costitutivo delle commissioni stesse. Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine perentorio previsto dal precedente primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle Commissioni giudicatrici. E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario" e devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare e la facolta' per il quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del candidato. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia delle pubblicazioni e' conforme all'originale. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica". L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali e' bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente. Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione comparativa deve far pervenire, nella sede indicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in cui sono pubblicate le Commissioni giudicatrici, tante copie di pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. L'eventuale numero massimo delle pubblicazioni valutabili e' indicato nell'art. 1 del presente bando; pertanto ai fini della valutazione saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni indicate nell'elenco di cui all'art. 3, lettera c), del presente bando secondo l'ordine di presentazione, fino al limite predetto.