Art. 4.
                            Pubblicazioni
  Le pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico  a
quello  allegato  alla  domanda  di partecipazione, vanno inviate con
apposito plico raccomandato, o consegnate a mano, nella sede indicata
nel decreto  costitutivo  delle  commissioni  giudicatrici  entro  il
termine  perentorio  di  30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale  "Concorsi  ed
esami" - del decreto costitutivo delle commissioni stesse.
  Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnato  a  mano,  nel  termine perentorio previsto dal precedente
primo  comma  non  potranno  essere  prese  in  considerazione  dalle
Commissioni giudicatrici.
  E'   facolta'   del   candidato   inviare   copia   delle  medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
  Sui plichi contenenti le pubblicazioni  deve  essere  riportata  la
dicitura  "Pubblicazioni:  procedura  di  valutazione comparativa per
posti  di  ricercatore  universitario"  e  devono   essere   indicati
chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare
e la facolta' per il quale l'interessato intende partecipare, nonche'
il cognome, nome e indirizzo del candidato.
  Il  candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di  notorieta'  di  essere  a conoscenza del fatto che la copia delle
pubblicazioni e' conforme all'originale.
  Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il  luogo
di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del  decreto  legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo
di  consegnare,  per  ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione,
quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede
l'officina  grafica  ed  un  esemplare  alla  locale  Procura   della
Repubblica".
  L'assolvimento  di  tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto  deposito,
oppure   da   autocertificazione   del  candidato  sotto  la  propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.  15.
  Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di  origine  e
tradotte  in  una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese,
tedesco e spagnolo. I testi tradotti  possono  essere  presentati  in
copie  dattiloscritte  insieme  con  il  testo  stampato nella lingua
originale.
  Per le procedure di  valutazione  comparativa  riguardanti  materie
linguistiche  e'  ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate
nella lingua o in una  delle  lingue  per  le  quali  e'  bandito  il
concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.
  Il   candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di  valutazione
comparativa deve far pervenire, nella sede  indicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  in  cui  sono  pubblicate  le
Commissioni giudicatrici, tante copie di pubblicazioni,  con  annesso
elenco,  quante  sono  le  procedure di valutazione comparativa a cui
partecipa.
  L'eventuale  numero  massimo  delle  pubblicazioni  valutabili   e'
indicato  nell'art.  1  del  presente  bando;  pertanto ai fini della
valutazione saranno prese in  considerazione  solo  le  pubblicazioni
indicate  nell'elenco  di  cui  all'art.  3, lettera c), del presente
bando secondo l'ordine di presentazione, fino al limite predetto.