Art. 12.
                   Documenti di rito per la nomina
  I candidati dichiarati vincitori, devono far pervenire nel  termine
di  trenta  giorni  dalla  data  di  assunzione  in servizio, pena la
decadenza dal diritto alla nomina, la seguente documentazione:
  A) se cittadino italiano o di altro Stato della Comunita' europea:
  1)  certificato  medico  rilasciato  dall'unita'  sanitaria  locale
competente  per  territorio o da un medico militare dal quale risulti
che il candidato e'  fisicamente  idoneo  all'impiego  per  il  quale
concorre  ed  e' esente da imperfezioni che possono comunque influire
sul  rendimento  del  servizio,   con   l'indicazione   dell'avvenuto
accertamento  sierologico  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa  dichiarazione
che  il  candidato  e'  esente  da  malattie  che  possono mettere in
pericolo la salute pubblica.
  Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla
data della comunicazione dell'esito del concorso;
  2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  4
gennaio  1968,  n.  15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  la  posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
  e)   l'inesistenza   di  condanne  penali  ed  altri  provvedimenti
giudiziari che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico
impiego;
  f) il numero del codice fiscale;
  g)  gli  impieghi  ricoperti  alle  dipendenze  dello  Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati  e,  in  caso
affermativo,  l'opzione  per  il  nuovo  impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
  La dichiarazione di cui al punto c), deve indicare che il requisito
era posseduto anche alla data di scadenza del bando.
  Il   candidato   chiamato   che   ricopre   un   posto   di   ruolo
nell'amministrazione   dello  Stato  e'  dispensato  dal  rendere  le
dichiarazioni di cui alle lettere b),  c),  d)  ed  e);  e',  invece,
tenuto    a    produrre   un'attestazione   dell'amministrazione   di
appartenenza oppure una dichiarazione personale, da cui  risulti  che
si   trova   in   attivita'   di  servizio  con  l'indicazione  della
retribuzione annua lorda attualmente goduta.
  Le certificazioni eventualmente prodotte sono  esenti  dall'imposta
sul bollo.
  B) Se cittadino extracomunitario:
  1) certificato di nascita;
  2) certificato, equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale,  rilasciato  dalla  competente  autorita'  dello Stato di
appartenenza. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre  al
certificato  anzidetto  deve  autocertificare  anche  la  mancanza di
condanne penali e di carichi pendenti a suo carico;
  3)  certificato  medico  rilasciato  dall'unita'  sanitaria  locale
competente  per territorio o da un medico militare, dal quale risulti
che il candidato e'  fisicamente  idoneo  all'impiego  per  il  quale
concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento  sierologico  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa  dichiarazione
che  il  candidato  e'  esente  da  malattie  che  possono mettere in
pericolo la salute pubblica;
  4) certificato attestante la cittadinanza;
  5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
  I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di  data
non  anteriore  a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
  Il certificato relativo al punto 5) deve indicare che il  requisito
era posseduto anche alla data di scadenza del bando.
  I  certificati  rilasciati  dai  competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
  I  certificati  rilasciati   dalle   autorita'   dello   Stato   di
appartenenza  debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
  Agli atti e documenti  redatti  in  lingua  straniera  deve  essere
allegata  la  traduzione  in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza  diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  Le  certificazioni  eventualmente prodotte sono esenti dall'imposta
sul bollo.
  I   cittadini   extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione  residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 delle legge 4 gennaio 1968, n.  15,  limitatamente  ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.