Art. 12. Documenti di rito per la nomina I candidati dichiarati vincitori, devono far pervenire nel termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, pena la decadenza dal diritto alla nomina, la seguente documentazione: A) se cittadino italiano o di altro Stato della Comunita' europea: 1) certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso; 2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; e) l'inesistenza di condanne penali ed altri provvedimenti giudiziari che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; f) il numero del codice fiscale; g) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311. La dichiarazione di cui al punto c), deve indicare che il requisito era posseduto anche alla data di scadenza del bando. Il candidato chiamato che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e); e', invece, tenuto a produrre un'attestazione dell'amministrazione di appartenenza oppure una dichiarazione personale, da cui risulti che si trova in attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione annua lorda attualmente goduta. Le certificazioni eventualmente prodotte sono esenti dall'imposta sul bollo. B) Se cittadino extracomunitario: 1) certificato di nascita; 2) certificato, equipollente al certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di appartenenza. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico; 3) certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica; 4) certificato attestante la cittadinanza; 5) certificato attestante il godimento dei diritti politici. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. Il certificato relativo al punto 5) deve indicare che il requisito era posseduto anche alla data di scadenza del bando. I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione. I certificati rilasciati dalle autorita' dello Stato di appartenenza debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le certificazioni eventualmente prodotte sono esenti dall'imposta sul bollo. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 delle legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.