Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
  La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati.
  Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
  1)  coloro  che  siano  esclusi  dal godimento dei diritti civili e
politici;
  2) coloro che siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
  3) coloro che siano stati  dichiarati  decaduti  da  altro  impiego
statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  4) coloro che abbiano gia'  presentato  domanda  ad  un  numero  di
valutazioni  comparative complessivamente intese (per la copertura di
posti di professore universitario di ruolo di prima, seconda fascia e
di ricercatore) superiore a cinque, compresa la presente,  presso  le
varie sedi universitarie, nell'arco di un anno, decorrente dalla data
di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande di
ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta.
  E' fatto divieto ai professori ordinari, associati e ai ricercatori
di partecipare, in qualita' di candidati, a  valutazioni  comparative
per  l'accesso  a  posti  del medesimo livello o di livello inferiore
dello stesso settore scientifico-disciplinare  o  di  settori  affini
indicati nel bando.
  I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione delle
domande.
  Questa amministrazione garantisce parita' e pari  opportunita'  tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.