Art. 7.
                             Ricusazione
  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51  del  codice  di  procedura  civile,
devono  essere  proposte  al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine e
comunque  dopo  l'insediamento  della  commissione  non  sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
  Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta,  purche'  anteriormente
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo essere
dedotto come causa di successiva ricusazione.