Art. 7. Ricusazione Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriormente alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo essere dedotto come causa di successiva ricusazione.