Art. 8.
     Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
  Le   commissioni   giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima  e  li
consegnano,  senza  indugio,  al responsabile del procedimento di cui
all'art. 14, il quale ne assicura la pubblicita' presso le  sedi  del
rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando, almeno sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
  Le  commissioni  giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum
complessivo e le pubblicazioni scientifiche dei candidati e  prendono
in considerazione i seguenti criteri:
  1)  originalita'  ed  innovativita'  della produzione scientifica e
rigore metodologico;
  2) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione;
  3)  congruenza  dell'attivita'  del  candidato  con  le  discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale e'
bandita la procedura;
  4)  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale   delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
  5) continuita' temporale della  produzione  scientifica,  anche  in
relazione  all'evoluzione  delle  conoscenze  nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
  Per  i  fini  di cui sopra si fara' anche ricorso, ove possibile, a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
  Costituiscono, in ogni caso  titoli  da  valutare  specificatamente
nelle valutazioni comparative:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
  c)   l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso  soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di  studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)   l'attivita'   in   campo   clinico  relativamente  ai  settori
scientifico  disciplinari  in  cui  sia  richiesta   tale   specifica
competenza;
  l)   l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di
ricerca;
  g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e  scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i
candidati  sostengono due prove scritte, una delle quali sostituibile
con una prova pratica, ed una prova orale.
  Il diario delle prove scritte con l'indicazione  del  luogo,  della
data  e  dell'ora  di  svolgimento  sara' notificato agli interessati
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non  meno  di  quindici
giorni prima della data stabilita per le prove stesse.
  Del  diario  delle  prove e' dato avviso nello stesso termine nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Per lo svolgimento della prova e' concesso ai  candidati  un  tempo
massimo di 8 ore.
  La  convocazione  per  la  prova  orale avverra' ugualmente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima
dello svolgimento della prova stessa.
  La prova orale e' pubblica.
  Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti
di un documento di riconoscimento valido.
  Le commissioni  giudicatrici  devono  concludere  la  procedura  di
valutazione  comparativa  entro  sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. La partecipazione  ai  lavori  della
commissione  costituisce  un  obbligo  inderogabile per i componenti,
fatti salvi  giustificati  e  documentati  motivi.  Il  rettore  puo'
prorogare,  per  una  sola  volta  e per non piu' di quattro mesi, il
termine  per  la  conclusione  della  procedura  per  comprovati   ed
eccezionali  motivi  segnalati  dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non si  siano  conclusi  entro  la  proroga,  il
rettore,  con  provvedimento  motivato,  avvia  le  procedure  per la
sostituzione  dei  componenti  cui  siano  imputabili  le  cause  del
ritardo,  stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
  Gli atti  della  commissione  sono  costituiti  dai  verbali  delle
singole  riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
  Al   termine   dei   lavori   la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore, per ciascun posto bandito.
  Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al  responsabile  del
procedimento,  gli  atti  concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.