Art. 9.
   Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
                               lavoro
  I  vincitori,  ai  fini   dell'accertamento   dei   requisiti   per
l'assunzione,  saranno  invitati,  a  mezzo  raccomandata a.r. o nota
telegrafica,  a  presentare  entro   trenta   giorni   dall'effettiva
assunzione  in servizio, i seguenti documenti, attestanti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando:
  1)  autocertificazione (da compilare presso l'ufficio competente di
questa Universita') relativa a:
  data e luogo di nascita;
  possesso della cittadinanza italiana o  di  uno  Stato  dell'Unione
europea e godimento dei diritti politici;
  posizione riguardante gli obblighi di leva;
  possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
  assenza di eventuali procedimenti penali pendenti,
  oppure:
  certificati  rilasciati  dalle  autorita' competenti in conformita'
alla normativa vigente.
  E' comunque fatta salva la facolta' di  questa  amministrazione  di
verificare   la   veridicita'  e  l'autenticita'  delle  attestazioni
prodotte.  In  caso  di  falsa  dichiarazione  sono  applicabili   le
disposizioni  previste  dall'art.  26  della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
  2) certificato  medico  rilasciato  dall'azienda  sanitaria  locale
competente  per  territorio  da  cui  risulti  che  l'interessato  e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale e' preposto ed e'  esente
da  imperfezioni  che  possano  comunque  influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n.  837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che l'interessato  e'  esente
da  malattie  che  possano  mettere  in  pericolo la salute pubblica;
qualora sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il  certificato
deve  altresi'  farne  menzione  ed indicare se l'imperfezione stessa
menomi l'attitudine al servizio.
  Per quanto riguarda gli invalidi (di guerra, civili di guerra,  per
servizio,  del  lavoro,  civili),  il  certificato medico, rilasciato
dalla A.S.L. competente per territorio, deve contenere, oltre ad  una
esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti
da  un  esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha
perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per  la  natura  ed  il
grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno
alla  salute  ed  alla  incolumita'  dei  compagni  di lavoro ed alla
sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con
l'esercizio delle mansioni relative all'impiego cui aspira.
  Il certificato medico deve  essere  prodotto  in  conformita'  alle
leggi sul bollo ed ha validita' di sei mesi dalla data del rilascio.
  3) fotocopia del codice fiscale;
  4) fotografia per richiesta tessera mensa al servizio economato.
  All'atto   dell'assunzione,  dovranno,  altresi',  essere  rese  le
seguenti  dichiarazioni  presso  il  competente  ufficio  di   questa
Universita':
  1)  dichiarazione  attestante  che  il  candidato non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati;
  2) dichiarazione di opzione per il nuovo impiego nel  caso  in  cui
l'interessato  sia  alle  dipendenze  di  un  ente  statale  ai sensi
dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
  3) denuncia dei servizi prestati resa a  norma  dell'art.  145  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
  I  nuovi  assunti  saranno  invitati  a  regolarizzare entro trenta
giorni la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
  Ai  soggetti  riconosciuti  handicappati  ai  sensi  della  legge 5
febbraio 1992, n. 104,  saranno  applicate  le  disposizioni  di  cui
all'art. 22 della legge stessa.