Art. 5. Prove di esame Gli esami consisteranno in due prove scritte, una delle quali puo' essere a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, secondo quanto previsto dal programma d'esame. Qualora si rendesse necessario una delle prove scritte potra' consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica o in appositi test bilanciati, da risolvere in un tempo determinato, ovvero in una prova pratica attitudinale tendente ad accertare la maturita' e la professionalita' dei candidati. Le prove di esame potranno essere precedute da una prova preselettiva, consistente in test di carattere psico-attitudinale, anche mediante l'ausilio di sistemi informatizzati, o colloquio idoneativo volto ad accertare il grado di cultura generale del candidato. Questa Universita' dara' notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame mediante comunicazione a tutti i concorrenti a mezzo posta, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle prove e' dato avviso, nello stesso termine, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale. La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo posta non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, questa amministrazione si riserva la facolta' di controllare solo le istanze di partecipazione al concorso di coloro che avranno sostenuto le prime due prove. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Durante le prove scritte i concorrenti potranno portare con se' e consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, ed i dizionari. Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver conseguito una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna delle precedenti prove. La commissione immediatamente prima dell'inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. La prova orale s'intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due prove e dal voto conseguito nella prova orale.