Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
  La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo  l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle preferenze previste
dall'art. 6 del presente decreto.
  Sono dichiarati vincitori, nei limiti  dei  posti  complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove  di
esame.
  La  graduatoria  di  merito,  unitamente a quella dei vincitori del
concorso  e'  approvata  con  provvedimento  amministrativo   ed   e'
immediatamente efficace.
  La  graduatoria  sara'  resa  pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale di questa Universita'.
  Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale.
  Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine  per
eventuali impugnative.
  La  graduatoria  rimane  efficace  per  un termine di diciotto mesi
dalla data della pubblicazione sopracitata per la eventuale copertura
di  posti  per  i  quali  il  concorso  e'  stato   bandito   e   che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.