Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
  Con  successivo  provvedimento  amministrativo  sara'  nominata  la
commissione   giudicatrice   ai   sensi  del  regolamento  di  ateneo
sull'accesso all'impiego.
  Al fine della  valutazione  dell'eventuale  prova  preselettiva  la
commissione  puo'  essere  integrata  nella  sua  composizione  da un
esperto nella selezione del personale.