Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
  La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo  l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle preferenze previste
dall'art. 6 del presente decreto.
  Sono dichiarati vincitori, nei limiti  dei  posti  complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove  di
esame,  tenuto  conto di quanto disposto dalla legge n. 482/1968 o da
altre  disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini.
  La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori  del
concorso,   e'  approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'
immediatamente efficace.
  La graduatoria sara' resa  pubblica  mediante  affissione  all'albo
ufficiale di questa Universita'.
  Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale.
  Dalla  data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
  La graduatoria rimane efficace per  un  termine  di  diciotto  mesi
dalla data della pubblicazione sopracitata per la eventuale copertura
di   posti   per   i  quali  il  concorso  e'  stato  bandito  e  che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
  La graduatoria generale di merito sara' valida, a termine di legge,
anche per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato.
  I lavoratori, ancorche' assunti con  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato,   rimangono   comunque   in  graduatoria  per  eventuali
assunzioni in ruolo, per  lo  stesso  periodo  di  diciotto  mesi  di
vigenza della graduatoria.
  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.