Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente decreto. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n. 482/1968 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con provvedimento amministrativo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale di questa Universita'. Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione sopracitata per la eventuale copertura di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. La graduatoria generale di merito sara' valida, a termine di legge, anche per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato. I lavoratori, ancorche' assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato, rimangono comunque in graduatoria per eventuali assunzioni in ruolo, per lo stesso periodo di diciotto mesi di vigenza della graduatoria. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.