Art. 2.
                         Requisiti generali
  Per  l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
  a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore  di
durata quinquennale.
  Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro
la  data  di  scadenza  del  termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza  ai
diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita'.
  Si  prescinde  dal titolo di studio suddetto, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del regolamento sull'accesso all'impiego, per  il  personale
della  stessa area funzionale dei posti messi a concorso, in servizio
presso le universita' italiane da almeno sei anni;
  b) eta' non inferiore agli anni 18;
  c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato  membro
dell'Unione europea;
  d) godimento dei diritti politici.
  I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
godere   dei   diritti   civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza  ed  avere  adeguata  conoscenza  della
lingua italiana;
  e) idoneita' fisica all'impiego.
  L'amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
  f)  i  cittadini  italiani  soggetti  all'obbligo  di  leva  devono
comprovare  di  essere  in  posizione  regolare nei confronti di tale
obbligo.
  Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati dichiarati decaduti  da  un  impiego  statale,  ai  sensi
dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
  I requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
  L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e'
disposta con motivato provvedimento e notificata all'interessato.