Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
  Con  successivo  provvedimento  amministrativo  sara'  nominata  la
commissione  giudicatrice  ai  sensi  del   regolamento   di   ateneo
sull'accesso all'impiego.
  Al  fine  della  valutazione  dell'eventuale  prova preselettiva la
commissione puo'  essere  integrata  nella  sua  composizione  da  un
esperto nella selezione del personale.