Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
  La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo  l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle preferenze previste
dall'art. 6 del presente decreto.
  Sono  dichiarati  vincitori,  nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati  nella  graduatoria
di  merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n. 482/1968  o  da
altre  disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini.
  La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori  del
concorso,   e'  approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'
immediatamente efficace.
  La graduatoria sara' resa  pubblica  mediante  affissione  all'albo
ufficiale di questa Universita'.
  Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale.
  Dalla  data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
  La graduatoria dei vincitori rimane  efficace  per  un  termine  di
diciotto  mesi  dalla  data  della  pubblicazione  sopracitata per la
eventuale copertura di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e  che  successivamente  ed  entro  tale  data   dovessero   rendersi
disponibili.
  La graduatoria generale di merito sara' valida, a termine di legge,
anche per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato.
  I  lavoratori  ancorche'  assunti  con  rapporti  di lavoro a tempo
determinato  rimangono  comunque   in   graduatoria   per   eventuali
assunzioni  in  ruolo,  per  lo  stesso  periodo  di diciotto mesi di
vigenza della graduatoria.
  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.