Art. 9.
                     Presentazione dei documenti
             per la costituzione del rapporto di lavoro
  I  vincitori,  ai  fini   dell'accertamento   dei   requisiti   per
l'assunzione,  saranno  invitati,  a  mezzo  raccomandata a.r. o nota
telegrafica,  a  presentare  entro   trenta   giorni   dall'effettiva
assunzione  in servizio, i seguenti documenti, attestanti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando:
  1) autocertificazione (da compilare presso l'ufficio competente  di
questa Universita') relativa a:
  data e luogo di nascita;
  possesso  della  cittadinanza  italiana  o di uno Stato dell'Unione
europea e godimento dei diritti politici;
  posizione riguardante gli obblighi di leva;
  possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
  assenza di eventuali procedimenti penali pendenti;
  oppure:
  certificati rilasciati dalle autorita'  competenti  in  conformita'
alla normativa vigente.
  E'  comunque  fatta  salva la facolta' di questa amministrazione di
verificare  la  veridicita'  e  l'autenticita'   delle   attestazioni
prodotte.   In  caso  di  falsa  dichiarazione  sono  applicabili  le
disposizioni previste dall'art. 26 della legge  4  gennaio  1968,  n.
15;
  2)  certificato  medico  rilasciato  dall'azienda  sanitaria locale
competente  per  territorio  da  cui  risulti  che  l'interessato  e'
fisicamente  idoneo all'impiego per il quale e' preposto ed e' esente
da imperfezioni che possano  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n.  837. Il certificato
deve  contenere  l'espressa dichiarazione che l'interessato e' esente
da malattie che possano  mettere  in  pericolo  la  salute  pubblica;
qualora  sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato
deve altresi' farne menzione ed  indicare  se  l'imperfezione  stessa
menomi l'attitudine al servizio.
  Per  quanto riguarda gli invalidi (di guerra, civili di guerra, per
servizio, del lavoro,  civili),  il  certificato  medico,  rilasciato
dalla  A.S.L. competente per territorio, deve contenere, oltre ad una
esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti
da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido  non  ha
perduto  ogni  capacita'  lavorativa  e che egli, per la natura ed il
grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno
alla salute ed alla  incolumita'  dei  compagni  di  lavoro  ed  alla
sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con
l'esercizio delle mansioni relative all'impiego cui aspira.
  Il certificato medico deve essere prodotto conformemente alle leggi
sul bollo ed ha validita' di sei mesi dalla data del rilascio;
  3) fotocopia del codice fiscale;
  4) fotografia per richiesta tessera mensa al servizio economato.
  All'atto   dell'assunzione,  dovranno,  altresi',  essere  rese  le
seguenti  dichiarazioni  presso  il  competente  ufficio  di   questa
Universita':
  1)  dichiarazione  attestante  che  il  candidato non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati;
  2) dichiarazione di opzione per il nuovo impiego, nel caso  in  cui
l'interessato  sia  alle  dipendenze  di  un  ente  statale, ai sensi
dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
  3) denuncia dei servizi prestati resa a  norma  dell'art.  145  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
  I  nuovi  assunti  saranno  invitati  a  regolarizzare entro trenta
giorni, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
  Ai soggetti  riconosciuti  handicappati  ai  sensi  della  legge  5
febbraio  1992,  n.  104,  saranno  applicate  le disposizioni di cui
all'art. 22 della legge stessa.