Art. 4.
  La commissione e' nominata e composta ai sensi  delle  disposizioni
vigenti  in materia. Per le modalita' di espletamento del concorso si
osservano, in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  contenute  nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957, n. 3,
neldecreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  24  settembre
1981  e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, modificato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
ottobre 1996, n. 693.