Art. 9.
  La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo  l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle preferenze previste
dall'art. 8.
  Sono dichiarati vincitori, nei limiti  dei  posti  complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di merito, formate sulla base del  punteggio  riportato  nelle  prove
d'esame.
  La  votazione  complessiva  e' data dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti  conseguiti  nelle
prove scritte e dalla votazione ottenuta nella prova orale.
  La  graduatoria  di  merito,  unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata dalla autorita' competente  ed  e'  pubblicata
all'albo dell'Universita' degli studi di Pavia.
  Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine  per
le eventuali impugnative.