Art. 10.
                          Documenti di rito
  I  candidati  risultati  idonei  della  procedura  di   valutazione
comparativa  e chiamati dalle facolta', riceveranno comunicazione dal
rettore.
  Nel termine di trenta giorni dalla data  di  tale  comunicazione  i
vincitori,  se  cittadini  italiani  o di altro Stato della Comunita'
europea, devono far pervenire la seguente documentazione:
  a) certificato medico in bollo (di data non anteriore  a  sei  mesi
dalla  data  della  comunicazione dell'esito del concorso) rilasciato
dall'unita' sanitaria locale o da un medico militare,  provinciale  o
ufficiale  sanitario  del  comune  di residenza da cui risulti che il
candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre  ed
e'   esente   da  imperfezioni  che  possono  comunque  influire  sul
rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento
sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n.  837.
Il   certificato  deve  contenere  l'espressa  dichiarazione  che  il
candidato e' esente da malattie che possono mettere  in  pericolo  la
salute pubblica;
  b)  dichiarazione  resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
  1) data e luogo di nascita;
  2)  godimento  dei  diritti  civili  e politici; i cittadini di uno
degli Stati membri  dell'Unione  europea  devono  autocertificare  il
godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
  3) il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
  4) di non aver riportato condanne penali nello Stato  di  cui  sono
cittadini  ed  in  quello  italiano;  in  caso  contrario i vincitori
dovranno autocertificare le condanne riportate, la data  di  sentenza
dell'autorita'  giudiziaria  che  l'ha  emessa  (anche  se  e'  stata
concessa  amnistia,  perdono  giudiziale,   condono,   indulto,   non
menzione,  ecc., ed anche se nulla risulta nel casellario giudiziale.
I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la  natura
degli stessi);
  5)  la  posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
  6) la posizione di  impiego  alle  dipendenze  dello  Stato,  delle
province  e dei comuni, o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, la dichiarazione di opzione per il nuovo impiego ex art.
8 della legge n. 311/1958;
  7) il numero del codice fiscale;
  8) la composizione del nucleo familiare.
  La dichiarazione relativa al punto 2) deve riportare  l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  Per  coloro  che  gia'  siano  dipendenti  di  una  amministrazione
pubblica, un'attestazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale
dipende, da cui risulti che si trova in  attivita'  di  servizio  con
l'indicazione   della  retribuzione  annua  lorda  goduta  alla  data
dell'attestazione stessa.
  I candidati invalidi dovranno  produrre,  ai  sensi  dell'art.  19,
secondo  comma,  della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o  mutilazione  non  puo'
essere  di  pregiudizio  alla  salute  ed incolumita' dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti.
  I cittadini extracomunitari, idonei delle procedure di  valutazione
comparativa  e  chiamati  dalle  facolta',  dovranno presentare o far
pervenire entro il termine sopraindicato, i seguenti documenti:
  1) certificato di nascita;
  2) certificazione attestante la cittadinanza;
  3) certificato  equipollente  al  certificato  generale  giudiziale
rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato
straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia,
oltre  al  certificato  anzidetto,  dovra'  presentare  dichiarazione
sostitutiva  del  certificato  generale  rilasciato  dal   casellario
giudiziale italiano;
  4)  certificato  medico, in bollo, rilasciato dall'unita' sanitaria
locale o da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del
comune di residenza da cui risulti che il  candidato  e'  fisicamente
idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni
che  possono  comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio, con
l'indicazione  dell'avvenuto  accertamento   sierologico   ai   sensi
dell'art.  7  della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve
contenere l'espressa dichiarazione che  il  candidato  e'  esente  da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;
  5)  certificato  attestante  il  godimento  dei  diritti  civili  e
politici nello stato di appartenenza o di provenienza.
  I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di  data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della
procedura.  Il  certificato  al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato  di
cui   lo   straniero  e'  cittadino  dovranno  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato  stesso  e  le  firme  sugli  stessi
devono   essere  legalizzate  dalle  competenti  autorita'  consolari
italiane. Agli atti e documenti  redatti  in  lingua  straniera  deve
essere   allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana  certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente  rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998  possono  utilizzare  lo  strumento  dell'autocertificazione
soltanto coloro che siano residenti in Italia e limitatamente a  quei
fatti,  stati  e  qualita' che possono essere convalidati da soggetti
pubblici o privati italiani.
  Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai vincitori
della presente procedura comparativa sono considerati validi a titolo
definitivo, fatta salva la possibilita',  da  parte  dell'Universita'
degli  studi  di  Urbino,  di  procedere ad idonei controlli, anche a
campione,  circa  la  veridicita'  degli  stessi;  l'amministrazione,
qualora   risulti   necessario   controllare   la  veridicita'  delle
dichiarazione   puo'   richiedere    direttamente    la    necessaria
documentazione  che  dovra'  essere  fornita  dall'interessato  entro
quindici giorni dalla richiesta.
  Nel caso  di  dichiarazione  risultata  mendace,  oltre  ad  essere
escluso  dalla  procedura  di  valutazione  comparativa, il candidato
verra' denunciato ai sensi degli articoli 483, 495,  496  del  codice
penale per attestazioni mendaci.