Art. 11.
                             N o m i n a
  La nomina in ruolo degli idonei chiamati dalle facolta' e' disposta
con decreto rettorale e decorre dal 1 novembre successivo.
  Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni
di legge in vigore.
  Dopo   tre   anni  dall'immissione  in  ruolo  l'interessato  sara'
sottoposto ad un giudizio di conferma ai sensi di legge.