Art. 11. N o m i n a La nomina in ruolo degli idonei chiamati dalle facolta' e' disposta con decreto rettorale e decorre dal 1 novembre successivo. Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara' sottoposto ad un giudizio di conferma ai sensi di legge.