Art. 4.
                            Pubblicazioni
  Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa,  con  un  elenco  delle  stesse  firmato  ed
identico  a  quello  allegato  alla  domanda di partecipazione, vanno
inviate o consegnate a mano,  in  plico  separato,  alla  Universita'
degli   studi   di  Urbino  -  Ufficio  del  personale  docente,  via
Puccinotti, 25 - Urbino, entro lo  stesso  termine  di  presentazione
della  domanda  e  devono  essere  in  misura  non superiore a quanto
stabilito nel precedente art. 1 del presente bando (ove previsto).
  Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni  consegnate  o
spedite  dopo  il  termine  di cui al precedente comma. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  Sui plichi contenenti le pubblicazioni  deve  essere  riportata  la
dicitura   "Pubblicazioni:   valutazione   comparativa   a  posti  di
professore di  ruolo  di  prima  fascia"  e  devono  essere  indicati
chiaramente   la   facolta',   la  sigla  e  il  titolo  del  settore
scientifico-disciplinare   per   il   quale   l'interessato   intende
partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo.
  Le  pubblicazioni  potranno  essere  inviate in originale, in copia
autenticata ovvero  in  carta  semplice,  purche'  corredate  da  una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' con la quale, ai
sensi dell'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
403/1998,   si   attesti   la  conformita'  all'originale  di  quanto
presentato nonche' la data ed il luogo di pubblicazione  dei  lavori.
La dichiarazione puo' essere unica per tutte le pubblicazioni inviate
in copia.
  Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo
di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del  decreto  legislativo
luogotenenziale  31  agosto  1945,  n.  660.  L'assolvimento  di tali
obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla
domanda, che attesti l'avvenuto  deposito,  oppure  da  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa ai sensi dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
  Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se
essa e' una delle  seguenti:  italiano,  latino,  francese,  inglese,
tedesco  e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle
predette lingue. I testi tradotti possono essere presentati in  copie
dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
  Tuttavia,  per  le procedure di valutazione comparativa riguardanti
materie linguistiche e' ammessa  la  presentazione  di  pubblicazioni
compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito
il   concorso,   anche  se  diverse  da  quelle  indicate  nel  comma
precedente.