Art. 4. Pubblicazioni Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate o consegnate a mano, in plico separato, alla Universita' degli studi di Urbino - Ufficio del personale docente, via Puccinotti, 25 - Urbino, entro lo stesso termine di presentazione della domanda e devono essere in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente art. 1 del presente bando (ove previsto). Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni consegnate o spedite dopo il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: valutazione comparativa a posti di professore di ruolo di prima fascia" e devono essere indicati chiaramente la facolta', la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo. Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia autenticata ovvero in carta semplice, purche' corredate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, si attesti la conformita' all'originale di quanto presentato nonche' la data ed il luogo di pubblicazione dei lavori. La dichiarazione puo' essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in copia. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa e' una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Tuttavia, per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.