Art. 6.
                      Commissioni giudicatrici
  Le  commissioni  giudicatrici sono costituite mediante designazione
di un componente  da  parte  del  consiglio  della  facolta'  che  ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
  Possono   essere   componenti   della  commissione  giudicatrice  i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario.
  Il componente designato e' scelto, prima  dello  svolgimento  delle
elezioni  dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di
facolta', fra i  professori  ordinari  e  deve  afferire  al  settore
scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando ovvero, nel caso in cui
ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo,  dell'art.
3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.
390, a settori affini indicati dal Consiglio universitario nazionale.
  I componenti elettivi  sono  rappresentati  da  quattro  professori
ordinari  eletti  fra i professori in servizio presso altro ateneo. A
parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza,  a
parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
  L'elettorato  attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9,  10  e  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  19  ottobre  1998,  n. 390. Dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine  perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione  non  sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e  le  modifiche  dello  stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. Se la causa di
ricusazione   e'   sopravvenuta,   purche'  anteriore  alla  data  di
insediamento  della  commissione,  il  termine  decorre   dalla   sua
insorgenza.
  Il  rigetto  della  istanza  di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa successiva di ricusazione.
  La  partecipazione  ai  lavori  delle  commissioni  costituisce  un
obbligo  inderogabile  per  i  componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi. La commissione  deve  concludere  i  suoi  lavori
entro  sei  mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di
nomina. Il rettore puo' prorogare per una sola volta e per  non  piu'
di  quattro  mesi  il  termine per la conclusione della procedura per
comprovati ed  eccezionali  motivi  segnalati  dal  presidente  della
commissione.  Nel  caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la
proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia  le  procedure
per  la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la  conclusione
dei lavori.
  Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso  o  di  indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti  dall'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   19  ottobre  1998,  n.  390,  nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente  non  eletto  che  abbia
riportato  maggior  numero di voti e che non sia stato nominato a far
parte di altre commissioni giudicatrici.