Art. 7.
                           Prove di esame
  Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere   alla   valutazione
comparativa  dei  candidati, possono predeterminare eventuali criteri
integrativi di quelli indicati nel successivo  capoverso;  in  questo
caso  li  consegnano  al  responsabile  del  procedimento il quale ne
assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta'
che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno  sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
  Per   valutare   il  curriculum  complessivo  del  candidato  e  le
pubblicazioni scientifiche la commissione prende in considerazione  i
seguenti criteri:
  a)  prioritariamente originalita' ed innovativita' della produzione
scientifica e rigore metodologico;
  b) congruenza della  attivita'  del  candidato  con  le  discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale e'
bandita  la  procedura  ovvero  in  settori  scientifico-disciplinari
affini;
  c)   rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  delle
pubblicazioni  e  loro   diffusione   all'interno   della   comunita'
scientifica;
  d)  continuita'  temporale  della  produzione  scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico  settore
disciplinare;
  e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione.
  Per  i fini di cui al precedente comma si fa anche riferimento, ove
possibile,   a   parametri   riconosciuti   in   ambito   scientifico
internazionale.
  Costituiscono,  inoltre,  titoli  da  valutare specificamente nelle
valutazioni comparative:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
  c)  l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso   soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)  l'attivita'  integrativa  in  campo  clinico  relativamente  ai
settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale  specifica
competenza;
  f)  l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di
ricerca e di iniziative in campo didattico e  scientifico  svolte  in
ambito nazionale ed internazionale.
  Al  termine  della  valutazione  dei  titoli  e delle pubblicazioni
scientifiche i candidati che non rivestono la qualifica di professore
associato  sostengono  anche  una  prova  didattica,   svolta   sulla
disciplina  indicata  dal  candidato  al  momento della presentazione
della domanda, che concorre alla valutazione complessiva.
  La  prova  didattica  consiste  in  un  tema  da   assegnarsi   con
ventiquattro  ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a
sorte tre fra i cinque temi proposti  dalla  commissione,  scegliendo
immediatamente quello che formera' oggetto della prova.
  La prova e' pubblica.
  Per  sostenere  la  suddetta prova, la data dell'espletamento della
quale  verra'  comunicata,  mediante  raccomandata  con   avviso   di
ricevimento,  almeno  venti  giorni  prima  dell'effettuazione  della
stessa, il candidato dovra' essere munito, con esclusione  di  altri,
di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
  carta d'identita';
  passaporto;
  patente automobilistica;
  libretto ferroviario;
  tessera postale;
  porto d'armi.
  Al   termine   dei   lavori   la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non  piu'  di  tre  idonei,  per
ciascun posto bandito.